DIPENDENTI EX. ART. 37 GENERALE
(4 ore) tutte le categorie di rischio
(4 ore) Rischio Basso  
(8 ore) Rischio Medio
(12 ore) Rischio Elevato.
 

 

 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DIPENDENTI Art. 37 del D.lgs. 9 Aprile 2008, 81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011

 

L’art.37 del D.lgs. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro abbia l’obbligo di formare tutti i propri collaboratori in riferimento ai rischi specifici delle proprie mansioni e debba inoltre addestrare i propri dipendenti affinché possano utilizzare in sicurezza attrezzature ritenute pericolose.

 

Art. 37. D.lgs. 81/08

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì’, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

 

A riguardo il 21.12.2011 E’ stato approvato un accordo Stato-Regioni riguardante la formazione dei Lavoratori che disciplina nello specifico le modalità di erogazione della formazione ed individua tre classi di aziende per i quali sono previsti percorsi formativi differenti. (Aziende a Basso- Medio- Alto rischio). Tali accordi possono essere riassunti nel seguente schema:

La 3 EMME Consulting, presso la propria sede operativa, o presso la Vostra Sede aziendale,  offre percorsi formativi differenti a seconda del Grado di Rischio della propria azienda.