FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. R.L.S. Art. 37 comma 10, 11 del D.lgs. 9 Aprile 2008, 81

Durata 32

aggiornamento: da 15 a 50 dipendenti (4 ore)
Oltre 50 dipendenti (8 ore).             

L’art.47 del D.lgs. 81/08 prevede che in ogni azienda o unità produttiva sia eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il RLS è una persona eletta o designata per rappresentare le esigenze dei lavoratori nei confronti della direzione aziendale per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. E’ quindi una figura liberamente individuata dai lavoratori dipendenti in tutte le aziende o unità produttive e la sua designazione quindi non costituisce un adempimento obbligatorio posto a carico del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 37 comma 10 e 11 del D.lgs. 9 Aprile 2008, 81 è prevista una formazione specifica degli addetti che ricoprono questo ruolo. Il percorso formativo prevede 32 ore di corso di formazione ed un aggiornamento annuale di 4 o 8 ore e i contenuti minimi di formazione sono dettati dal D.M. 16/01/97.

 

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